Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del    decreto-legge,  integrate  con  le     modifiche
apportate  dalla  legge di conversione. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
       Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale
           in materia di competenza della corte di assise
  1.  La  lettera a)  del  comma  1  dell'articolo  5 del  codice  di
procedura penale e' sostituita dalla seguente:
  "  a)  per i  delitti  per  i quali  la  legge  stabilisce la  pena
dell'ergastolo  o  della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a
ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e
di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo
630,  ((  primo  comma,  ))  del codice  penale  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;".
           Riferimenti normativi:
            -  Il  testo dell'art.   5   del   codice   di  procedura
          penale,    come modificato dal presente decretolegge, e' il
          seguente:
            "Art. 5  (Competenza della corte di   assise).  -  1.  La
          corte di assise e' competente:
             a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena
          dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo
          a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio,
          di  rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti
          previsti dall'art. 630, primo comma, del  codice  penale  e
          dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
          n. 309;
            b) per i  delitti consumati previsti dagli articoli  579,
          580, 584, 600, 601 e 602 del codice penale;
            c)  per  ogni  delitto doloso se dal fatto e' derivata la
          morte di una o piu' persone, escluse  le  ipotesi  previste
          dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;
            d)   per i  delitti previsti  dalle  leggi di  attuazione
          della  XII disposizione finale   della Costituzione,  dalla
          legge   9 ottobre 1967, n. 962, e nel titolo I del libro II
          del  codice  penale,  sempre  che  per  tali  delitti   sia
          stabilita  la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          massimo a dieci anni".